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Testo normativo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

L. 604/1966 — Licenziamenti individuali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sui licenziamenti individuali
Questa versione vigente dal
7 agosto 1966 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; — L. 604/1966 — Licenziamenti individuali — Cittadino Informato