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Testo normativo

Art. 1

L. 604/1966 — Licenziamenti individuali

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme sui licenziamenti individuali
Questa versione vigente dal
7 agosto 1966 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il licenziamento ha bisogno di un motivo, sempre

In parole semplici

Non ti possono licenziare senza un motivo. I motivi ammessi sono due: una cosa così grave da non poter continuare nemmeno un giorno (giusta causa, senza preavviso) oppure un motivo meno grave, tuo o dell'azienda (giustificato motivo, con preavviso).

Cosa dice

L'articolo stabilisce che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato con datori di lavoro privati o enti pubblici, ove la stabilità non sia già assicurata da norme di legge, di regolamento o di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile o per giustificato motivo.

Cosa significa

È l'articolo che nel 1966 ha cambiato la natura del rapporto di lavoro in Italia, e conviene misurare la portata di quel cambiamento: prima, salvo tutele contrattuali, il datore poteva recedere liberamente da un contratto a tempo indeterminato dando il preavviso, come si può fare con qualunque contratto di durata. Da qui in avanti no: serve una ragione, e la ragione deve rientrare in una delle due categorie che la legge conosce. La **giusta causa** è il fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, e comporta il licenziamento in tronco, senza preavviso. Il **giustificato motivo**, definito dall'articolo 3, è meno grave e richiede il preavviso, e si divide a sua volta in soggettivo — un inadempimento del lavoratore — e oggettivo — ragioni dell'organizzazione aziendale. Tutto il resto della disciplina discende da questa distinzione: la procedura, i termini, le conseguenze.

A chi si applica

Ai lavoratori con rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di datori privati o di enti pubblici, nei limiti indicati.

Quando si applica

In ogni licenziamento individuale.

Quando non si applica

Non si applica dove la stabilità del rapporto è già assicurata da altre norme di legge, di regolamento o di contratto. I licenziamenti collettivi per riduzione di personale hanno una disciplina propria, esclusa da questa legge dall'articolo 11.

Cosa puoi fare

Se ricevi una lettera di licenziamento, la prima cosa da verificare è quale motivo indica e a quale categoria appartiene: da quella qualificazione dipendono la procedura che andava seguita e le conseguenze di un eventuale vizio. La seconda è la data, per i termini dell'articolo 6.

Attenzione

Le conseguenze di un licenziamento illegittimo non sono le stesse per tutti: dipendono dalla data di assunzione, dalle dimensioni dell'azienda e dal tipo di vizio accertato. Questa scheda descrive il presupposto, non l'esito.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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