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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 85

L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI - BONIFACIO -

PANDOLFI - STAMMATI -

DONAT-CATTIN - PASTORINO-

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli BONIFACIO

Da dove viene questo testo
Atto
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Questa versione vigente dal
30 luglio 1978 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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