Testo normativo
Art. 17
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
(Classe demografica dei comuni)
In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
f) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT.
25
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 30 dicembre 1998 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva ↗