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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 135-sexies

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Carattere imperativo delle disposizioni).

1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.

3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
10 dicembre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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