Testo normativo
Art. 36
D.P.R. 445/2000 — Documentazione amministrativa
(L)
Carta d'identità e documenti elettronici
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82.
7. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorchè in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.
- Atto
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
- Questa versione vigente dal
- 17 luglio 2020 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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