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Testo normativo

Art. 32

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così

come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II

, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonchè le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
3 gennaio 2006 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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