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Testo normativo

Art. 140-novies

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

Provvedimenti compensativi

1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti compensativi.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 140-septies, si applicano gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l'articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile. È esclusa l'applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies.

3. In caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.

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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (47)

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
7 aprile 2023 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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