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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 53

D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico

Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;

i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;

q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;

s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Note all'art. 53:

Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 241 del 1990, come modificata dal presente decreto:

«Art. 26. Obbligo di pubblicazione

1. (abrogato).

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.».

Il testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz.

Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.

Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è

pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.

2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.

3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

3-bis. (abrogato).».

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.

La legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.

Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.

Uff. 13 maggio 2011, n. 110.

Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.

Uff. 24 giugno 2011, n. 145.

Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.

Uff. 6 luglio 2011, n. 155.

La legge 11 novembre 2011, n. 180, modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265.

Il decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.

Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. 1

Da dove viene questo testo
Atto
<em><strong>((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))</strong></em> (13G00076)
Questa versione vigente dal
20 aprile 2013 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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