Testo normativo
Art. 53
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Abrogazione espressa di norme primarie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 53:
Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge n. 241 del 1990, come modificata dal presente decreto:
«Art. 26. Obbligo di pubblicazione
1. (abrogato).
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.».
Il testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz.
Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal presente decreto:
«Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
3-bis. (abrogato).».
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
La legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n. 140, S.O.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 maggio 2011, n. 110.
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 giugno 2011, n. 145.
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2011, n. 155.
La legge 11 novembre 2011, n. 180, modificata dal presente decreto, è pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265.
Il decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. 1
- Atto
- <em><strong>((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))</strong></em> (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 20 aprile 2013 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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