Testo normativo
Art. 44
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel
Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonchè l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
Da dove viene questo testo
- Atto
- <em><strong>((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.))</strong></em> (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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