Testo normativo
(Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle societa' controllate).
D.Lgs. 33/2013 — Trasparenza e accesso civico
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le societa' a controllo pubblico, nonche' le societa' in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
il curriculum vitae;
i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e' condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
- Atto
- Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (13G00076)
- Questa versione vigente dal
- 23 giugno 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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