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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 10

L. 241/1990 - Procedimento amministrativo

I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Questa versione vigente dal
2 settembre 1990 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Vedere gli atti e scrivere: i due diritti di chi partecipa

In parole semplici

Se partecipi a una pratica hai due diritti: vedere i documenti e scrivere quello che pensi. E quello che scrivi, se è pertinente, devono valutarlo — non possono fare finta di niente. Punti precisi e documentati ottengono più di uno sfogo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che i soggetti destinatari della comunicazione di avvio e quelli intervenuti nel procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 in materia di esclusioni dall'accesso, e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Cosa significa

Sono due righe, e contengono il cuore della partecipazione. La parola su cui vale la pena fermarsi è «obbligo»: l'amministrazione non ha la facoltà di leggere le memorie, ha il dovere di valutarle se sono pertinenti. Questo dovere si salda con l'obbligo di motivazione dell'articolo 3: un provvedimento che ignora una memoria pertinente è, sotto questo profilo, motivato male. Da qui una conseguenza pratica che cambia il modo di scrivere: una memoria vaga o sfogata è facile da liquidare, una memoria che pone questioni puntuali e documentate obbliga a una risposta puntuale. L'accesso agli atti in corso di procedimento è cosa diversa dall'accesso documentale dell'articolo 22: qui è un diritto di chi partecipa, e serve a partecipare.

A chi si applica

A chi ha ricevuto la comunicazione di avvio e a chi è intervenuto ai sensi dell'articolo 9.

Quando si applica

Mentre il procedimento è in corso.

Quando non si applica

La visione degli atti incontra i limiti dell'articolo 24, che sottrae all'accesso alcune categorie di documenti. L'obbligo di valutare riguarda le memorie pertinenti all'oggetto del procedimento.

Cosa puoi fare

Presentare la memoria per iscritto, con protocollo o prova di invio, prima che il procedimento si concluda. Numerare le questioni: rende visibile, nel provvedimento finale, quali sono state affrontate e quali no. Chiedere contestualmente la visione degli atti, così da scrivere sapendo che cosa c'è nel fascicolo.

Attenzione

La memoria va presentata in tempo utile. Una memoria depositata dopo la conclusione del procedimento non obbliga a nulla, e il tempo che serve per prepararla va calcolato sui termini, non sul proprio comodo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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