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- D.Lgs. 165/2001 — Pubblico impiego
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Testo normativo
Art. 60-quinquies
D.Lgs. 165/2001 — Pubblico impiego
(Applicazione alle istituzioni scolastiche ed educative)
.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60-quater, le disposizioni degli articoli 60-bis e 60-ter si applicano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
- Questa versione vigente dal
- 7 luglio 2019 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.