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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 58

D.Lgs. 165/2001 — Pubblico impiego

Finalità

(Art.63 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.30 del d.lgs n.546 del 1993)

1. Al fine di realizzare il più efficace controllo del costo del lavoro, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede all'acquisizione delle informazioni relative al personale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo.

2.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS 25 maggio 2017, n. 75

.

3.

Per le finalità di cui al comma 1,

il Ministero

dell'economia e delle finanze

d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,

cura il

processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Questa versione vigente dal
22 giugno 2017 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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