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Testo normativo

Art. 44

D.Lgs. 165/2001 — Pubblico impiego

Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

(Art.48 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.l6 del d.lgs n.470 del 1993)

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1 lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonchè nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati.

Nota all'art. 44:

- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Questa versione vigente dal
24 maggio 2001 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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