Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 12

D.Lgs. 165/2001 — Pubblico impiego

Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

(Art. 12-bis del d.lgs n.29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs n. 80 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Questa versione vigente dal
24 maggio 2001 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva ↗
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina