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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 95

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)

L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). - Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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