Testo normativo
Art. 93
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
(Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni)
Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila".
Da dove viene questo testo
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.