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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Applicazione provvisoria di pene accessorie)

L. 689/1981 — Sanzioni amministrative

L'articolo 140 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, puo' essere applicata una pena accessoria, puo' disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici puo' essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata non puo' avere durata superiore alla meta' della durata massima prevista dalla legge ed e' computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".

Da dove viene questo testo
Atto
Modifiche al sistema penale
Questa versione vigente dal
15 dicembre 1981 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
24 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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