Testo normativo
Art. 122
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
(Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio)
L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori.
La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile.
La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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