Testo normativo
Art. 41-ter
L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità
(Progetti sperimentali.)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonchè i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."
- Atto
- Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
- Questa versione vigente dal
- 13 giugno 1998 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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