Testo normativo
Art. 79
L. 392/1978 — Locazione di immobili urbani
(Patti contrari alla legge)
È nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, può ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (25)
La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".
- Atto
- Disciplina delle locazioni di immobili urbani
- Questa versione vigente dal
- 12 novembre 2014 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva ↗
Spiegazione — non è il testo di legge
I patti contrari alla legge nella locazione sono nulli
Se nel contratto hai firmato clausole che aggirano la legge sull'affitto, quelle clausole non valgono, e quello che hai pagato in più puoi chiederlo indietro fino a sei mesi dopo aver lasciato la casa.
Cosa dice
L'articolo dichiara nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto, o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti, o ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge. Prevede inoltre che il conduttore, con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile, possa ripetere le somme corrisposte in violazione di quei divieti.
Cosa significa
È la norma che rende effettive tutte le altre. Senza di essa le tutele sulla durata e sul canone sarebbero derogabili con una firma, e verrebbero derogate quasi sempre, perché nel mercato delle locazioni la posizione delle parti non è simmetrica. Nullo significa che la clausola non produce l'effetto che dichiara, anche se è scritta e firmata. La seconda parte aggiunge lo strumento pratico: la ripetizione delle somme pagate in più, con un termine che decorre dalla riconsegna dell'immobile.
A chi si applica
Al conduttore di immobili urbani soggetti a questa legge.
Quando si applica
Alle locazioni disciplinate dalla legge sull'equo canone e, nei limiti del rinvio operato dalla normativa successiva, ai contratti regolati dalla riforma del 1998.
Cosa puoi fare
Conservare il contratto registrato e le prove dei pagamenti effettuati. L'azione di ripetizione si propone davanti al giudice civile; in materia di locazione è prevista la mediazione come condizione di procedibilità.
Termini
L'azione di ripetizione è proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato. È un termine da non lasciar scadere.
Attenzione
La disciplina delle locazioni si è stratificata nel tempo: quali articoli si applichino a un singolo contratto dipende dal tipo e dalla data. Verificare il regime applicabile prima di trarre conclusioni.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.