Testo normativo
Art. 46
L. 833/1978 — Servizio sanitario nazionale
(Mutualità volontaria)
La mutualità volontaria è libera.
È vietato agli enti, imprese ed aziende pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria prestata dal servizio sanitario nazionale.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Istituzione del servizio sanitario nazionale
- Questa versione vigente dal
- 28 dicembre 1978 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva ↗
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.