Testo normativo
Art. 40
L. 833/1978 — Servizio sanitario nazionale
(Enti di ricerca e relative convenzioni)
Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonchè la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Istituzione del servizio sanitario nazionale
- Questa versione vigente dal
- 28 dicembre 1978 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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