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Testo normativo

Art. 40

L. 833/1978 — Servizio sanitario nazionale

(Enti di ricerca e relative convenzioni)

Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonchè la utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini della presente legge.

Da dove viene questo testo
Atto
Istituzione del servizio sanitario nazionale
Questa versione vigente dal
28 dicembre 1978 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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