Testo normativo
Art. 38
L. 833/1978 — Servizio sanitario nazionale
(Servizio di assistenza religiosa)
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino.
A tale fine l'unità sanitaria locale provvede per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose competenti per territorio.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Istituzione del servizio sanitario nazionale
- Questa versione vigente dal
- 28 dicembre 1978 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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