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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 36

L. 833/1978 — Servizio sanitario nazionale

(Termalismo terapeutico)

Le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da erogarsi presso gli appositi presidi e servizi di cui al presente articolo, nonchè presso aziende termali di enti pubblici e privati, riconosciute ai sensi dell'articolo 6, lettera t), e convenzionate ai sensi dell'articolo 44, sono garantite nei limiti previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3.

La legge regionale promuove la integrazione e la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici, in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre aziende termali.

COMMA ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 1991, N. 412

Le aziende termali già facenti capo all'EAGAT e che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dall'articolo 1-quinquies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono ubicate.

La destinazione agli enti locali delle attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 65 e 67.

Da dove viene questo testo
Atto
Istituzione del servizio sanitario nazionale
Questa versione vigente dal
31 dicembre 1991 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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