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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 42

D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada

Segnali complementari

1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto:

a) il tracciato stradale;

b) particolari curve e punti critici;

c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.

2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli

3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 285 del 30/04/1992
Questa versione vigente dal
14 dicembre 2024 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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