Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 239

D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada

Norme transitorie relative al titolo VII

1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.

L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato nell'anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati

nel triennio successivo

.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuovo codice della strada
Questa versione vigente dal
1 ottobre 1993 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina