Testo normativo
Art. 232
D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada
Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di
dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonchè quelli previsti dall'art. 3
, comma 2,
della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro
pubblicazione
.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.
- Atto
- D.Lgs. 285 del 30/04/1992
- Questa versione vigente dal
- 1 ottobre 1993 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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