Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 227

D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada

Servizio e dispositivi di monitoraggio

1. Nell' ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

, sentito il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

.

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

Da dove viene questo testo
Atto
Nuovo codice della strada
Questa versione vigente dal
30 giugno 2003 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina