Testo normativo
Art. 227
D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada
Servizio e dispositivi di monitoraggio
1. Nell' ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
- Atto
- D.Lgs. 285 del 30/04/1992
- Questa versione vigente dal
- 30 giugno 2003 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva ↗