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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 225

D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada

Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

un archivio nazionale delle strade;

b) presso

il Dipartimento per i trasporti terrestri

un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso

il Dipartimento per i trasporti terrestri

una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 285 del 30/04/1992
Questa versione vigente dal
30 giugno 2003 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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