Testo normativo
Art. 225
D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada
Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
un archivio nazionale delle strade;
b) presso
il Dipartimento per i trasporti terrestri
un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso
il Dipartimento per i trasporti terrestri
una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
Da dove viene questo testo
- Atto
- D.Lgs. 285 del 30/04/1992
- Questa versione vigente dal
- 30 giugno 2003 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.