Testo normativo
Art. 209
D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada
Prescrizione
1. La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 209:
- Il testo dell'art. 28 della citata legge 689/1981 (si veda in nota all'art. 194) è il seguente:
"Art. 28 (Prescrizione). - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Da dove viene questo testo
- Atto
- D.Lgs. 285 del 30/04/1992
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1993 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.