Testo normativo
Art. 137
D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida
1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri
, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.
2. I competenti
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri
rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (10) (15)
Note di aggiornamento della fonte (5 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento."
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 ottobre 1995.
- Atto
- D.Lgs. 285 del 30/04/1992
- Questa versione vigente dal
- 30 giugno 2003 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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