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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 137

D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada

Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e permessi internazionali di guida

1. I certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati dagli

uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri

, previa esibizione dei documenti di circolazione nazionali.

2. I competenti

uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri

rilasciano i permessi internazionali di guida, previa esibizione della patente. (10) (15)

Note di aggiornamento della fonte (5 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "Le disposizioni contenute nell'art. 12 sono rese operative decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento."

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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 ottobre 1995.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 285 del 30/04/1992
Questa versione vigente dal
30 giugno 2003 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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