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Testo normativo
Art. 36
Costituzione
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva ↗
Spiegazione — non è il testo di legge
Retribuzione, orario, riposo e ferie
Devi essere pagato in proporzione a quanto e come lavori, e comunque abbastanza per vivere dignitosamente. Riposo settimanale e ferie sono tuoi e non si possono barattare, nemmeno se firmi.
Cosa dice
L'articolo dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa; che la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge; e che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Cosa significa
Sono tre principi, non una tabella. Il primo fissa un criterio doppio: la retribuzione deve essere proporzionata al lavoro svolto e comunque sufficiente. Da qui la giurisprudenza fa discendere il riferimento ai minimi dei contratti collettivi come parametro di sufficienza. Il terzo contiene una parola che nel diritto pesa: irrinunciabile. Un accordo con cui il lavoratore rinuncia alle ferie non produce l'effetto che dichiara.
A chi si applica
A tutti i lavoratori subordinati.
Cosa puoi fare
La retribuzione dovuta risulta dal contratto individuale letto insieme al contratto collettivo applicato; la busta paga deve indicarne analiticamente le voci. Differenze non pagate si chiedono al datore e, in caso di rifiuto, davanti al giudice del lavoro; esistono anche canali di segnalazione all'Ispettorato nazionale del lavoro.
Attenzione
La Costituzione non fissa una cifra e in Italia non esiste, come regola generale, un salario minimo stabilito per legge: il parametro passa dalla contrattazione collettiva e dal giudice.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.