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Testo normativo
Art. 13
Costituzione
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 1948 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva ↗
Spiegazione — non è il testo di legge
La libertà personale e le 48 ore
Nessuno può essere fermato, perquisito o trattenuto se non lo decide un giudice con un atto motivato, nei casi previsti dalla legge. Se interviene prima la polizia, ha 48 ore per avvisare il giudice e il giudice altre 48 per confermare: altrimenti tutto decade.
Cosa dice
L'articolo dichiara inviolabile la libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. L'articolo punisce ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà e rinvia alla legge per i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Cosa significa
La struttura è quella di una regola con un'eccezione stretta e un cronometro. La regola è la riserva di giurisdizione e di legge: serve un atto motivato di un giudice, nei casi che la legge prevede. L'eccezione consente alla polizia di intervenire prima, ma la sottopone a un doppio termine di quarantotto ore, alla scadenza del quale il provvedimento non è annullabile: è già privo di effetto.
A chi si applica
A chiunque si trovi sul territorio dello Stato.
Cosa puoi fare
Chi è sottoposto a una misura restrittiva ha diritto alla difesa in ogni stato e grado, e la violenza fisica o morale su persone private della libertà è espressamente punita.
Termini
Quarantotto ore per la comunicazione all'autorità giudiziaria e ulteriori quarantotto per la convalida. Sono termini costituzionali.
Attenzione
Questa scheda descrive il principio costituzionale. Le procedure penali concrete, i loro presupposti e i loro rimedi sono materia del codice di procedura penale e richiedono l'assistenza di un difensore.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.