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Testo normativo
Art. 125
Costituzione
((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))
.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Questa versione vigente dal
- 8 novembre 2001 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.