Testo normativo
Art. 49-bis
D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo
(Obblighi di informazione supplementari specifici per i contratti conclusi su mercati online).
1. Prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online, il fornitore del mercato online, fermo restando quanto previsto dalla parte II, Titolo III, indica altresì al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:
a) informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentate le offerte, in merito ai principali parametri che determinano la classificazione, quale definita all'articolo 18, comma 1, lettera n-bis), delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri;
b) se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online;
c) nel caso in cui il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dell'Unione europea sulla tutela dei consumatori;
d) se del caso, il modo in cui gli obblighi relativi al contratto sono ripartiti tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del mercato online. Tali informazioni lasciano impregiudicata la responsabilità che il fornitore del mercato online o il professionista terzo ha in relazione al contratto in base ad altre norme di diritto europeo o nazionale.
2. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicata l'applicazione, per quanto di competenza, delle norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di obblighi di informazione per i fornitori dei mercati online.
- Atto
- Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Questa versione vigente dal
- 2 aprile 2023 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 4 ottobre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Sui marketplace devono dirti chi vende davvero, e come è ordinata la lista
Su Amazon, eBay e simili puoi comprare da un'azienda o da un privato, e la differenza è enorme: con l'azienda hai due anni di garanzia e il diritto di ripensarci, col privato no. **La piattaforma è obbligata a dirtelo.** E deve anche spiegarti in base a cosa mette in cima certi risultati.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza concluso **su un mercato online**, il fornitore del mercato indica in maniera chiara e comprensibile: **i principali parametri che determinano la classificazione delle offerte** presentate come risultato di una ricerca e la loro importanza relativa, in un'apposita sezione direttamente e facilmente accessibile dalla pagina delle offerte; **se il terzo che offre beni, servizi o contenuto digitale è un professionista o no**, sulla base della dichiarazione resa dal terzo stesso; **nel caso in cui non sia un professionista, che al contratto non si applicano i diritti dei consumatori** derivanti dal diritto dell'Unione; e, se del caso, il modo in cui gli obblighi contrattuali sono ripartiti fra il terzo e il fornitore del mercato online.
Cosa significa
Riguarda le piattaforme dove si acquista da venditori terzi, ed è l'articolo che rende visibili due cose che le piattaforme preferiscono lasciare implicite. La prima è **come sono ordinati i risultati**: l'ordine di una lista non è neutro, e chi compra ha diritto di sapere quali parametri lo determinano — se pesa il prezzo, la valutazione, o il fatto che il venditore paghi per la posizione. Non è imposto rivelare l'algoritmo, ma i parametri principali e il loro peso relativo sì. La seconda è **chi sta dall'altra parte**, ed è quella che conta di più nella pratica: sulla stessa piattaforma, con la stessa grafica e lo stesso carrello, si può comprare da un professionista o da un privato. Nel primo caso valgono garanzia legale e recesso, nel secondo **no**, e la piattaforma deve dirlo espressamente. È la differenza fra avere due anni di garanzia e non averne nessuna, e dipende da un'informazione che spesso si trova solo cercandola. Il fondamento è la dichiarazione del venditore alla piattaforma: la piattaforma riferisce ciò che il terzo ha dichiarato.
A chi si applica
A chi acquista su un mercato online da venditori terzi.
Quando si applica
Prima della conclusione del contratto sulla piattaforma.
Cosa puoi fare
Prima di comprare su un marketplace, verificare **se il venditore è un professionista o un privato**: da quello dipendono garanzia legale e diritto di recesso. L'informazione è dovuta.
Attenzione
La qualificazione si basa sulla dichiarazione del venditore alla piattaforma. Restano ferme le responsabilità che il fornitore del mercato o il professionista terzo hanno in base ad altre norme europee o nazionali.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.