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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 133

D.Lgs. 206/2005 — Codice del consumo

(Responsabilità del venditore).

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali.

Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.

3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.

4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Questa versione vigente dal
10 dicembre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva ↗

Spiegazione — non è il testo di legge

Due anni di responsabilità del venditore

In parole semplici

Se quello che hai comprato era già difettoso quando te l'hanno consegnato, per due anni il negozio deve rispondere. Non serve nessun certificato: serve lo scontrino e una richiesta scritta.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento, con regole specifiche per i beni con elementi digitali.

Cosa significa

Due elementi vanno tenuti distinti, perché è qui che nascono quasi tutti i malintesi. Il difetto deve essere esistente alla consegna, anche se non visibile; e deve manifestarsi entro due anni. Non è una garanzia contro l'usura o contro i danni provocati dall'uso: è una garanzia che il bene fosse conforme quando te l'hanno dato. Chi risponde è il venditore, non il produttore: è al negozio che ti sei rivolto che devi rivolgerti di nuovo.

A chi si applica

Al consumatore che ha acquistato da un professionista.

Quando si applica

Nei contratti di vendita di beni fra professionista e consumatore, compresi i beni con elementi digitali.

Cosa puoi fare

Segnalare il difetto al venditore per iscritto, conservando prova dell'invio e della data di acquisto. Chiedere il ripristino della conformità nei modi previsti dal Codice.

Termini

Due anni dalla consegna per la manifestazione del difetto. I termini di prescrizione dell'azione sono disciplinati a parte e vanno letti nel testo vigente.

Attenzione

La garanzia convenzionale offerta dal produttore o dal negozio è un'aggiunta commerciale: non sostituisce né riduce questa. Fra privati questa disciplina non si applica.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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