Testo normativo
Art. 140
L. 689/1981 — Sanzioni amministrative
(Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)
Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è inserito il seguente:
"Art. 116-bis - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.
Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".
- Atto
- Modifiche al sistema penale
- Questa versione vigente dal
- 15 dicembre 1981 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva ↗