Testo normativo
Art. 203
D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada
Ricorso al prefetto
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-bis. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro soggetto obbligato in solido, la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni
- Atto
- D.Lgs. 285 del 30/04/1992
- Questa versione vigente dal
- 6 agosto 2022 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Spiegazione — non è il testo di legge
Il ricorso al prefetto: sessanta giorni, e non prima di aver deciso se pagare
Hai sessanta giorni per contestare la multa al prefetto, ma solo se non hai già pagato: pagare significa accettare. Attenzione, se perdi il ricorso l'importo può salire.
Cosa dice
L'articolo prevede che il trasgressore e gli altri soggetti indicati dal Codice, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possano proporre ricorso al prefetto del luogo della violazione, presentandolo all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore oppure inviandolo direttamente al prefetto.
Cosa significa
Due condizioni stanno nella stessa frase e sono facili da perdere. La prima è il termine: sessanta giorni, che decorrono dalla contestazione immediata se il verbale è stato consegnato sul posto, altrimenti dalla notificazione. La seconda è che il ricorso presuppone di non aver pagato in misura ridotta: il pagamento chiude la vicenda e vale come accettazione. Sono quindi due strade alternative, e la scelta va fatta consapevolmente entro i termini rispettivi, perché il termine per pagare in misura ridotta è più breve di quello per ricorrere.
A chi si applica
A chi ha ricevuto un verbale per una violazione del Codice della strada.
Quando si applica
Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della strada.
Cosa puoi fare
Il ricorso si presenta all'organo che ha accertato la violazione oppure si invia al prefetto. In alternativa il Codice prevede il ricorso al giudice di pace, con un termine proprio, più breve.
Termini
Sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione per il ricorso al prefetto. Il termine per il ricorso al giudice di pace è diverso: va letto sul verbale e nella norma. Sono termini di decadenza.
Attenzione
Se il prefetto respinge il ricorso, l'ordinanza-ingiunzione può determinare la somma dovuta in misura superiore a quella del verbale, nei limiti previsti dalla legge. È un rischio da conoscere prima di scegliere questa strada anziché quella giudiziaria.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.